Il matrimonio riparatore: cos’era, a che serviva, quale evento portò alla sua abrogazione
Che cos'era il matrimonio riparatore e come funzionava? Scopri di più su qesto fenomeno del passato.
Fino a pochi anni fa, il reato di stupro veniva riconosciuto solo se la penetrazione sessuale fosse stata di una certa entità: a tamponare e mettere fine a tutto c'èra il matrimonio riparatore. La violenza carnale diventò un vero e proprio reato contro la persona solamente nel 1994. Solo 25 anni fa. Ecco la storia della lunga e faticosa impresa delle donne verso l’emancipazione e l’ottenimento dei diritti più elementari.
Matrimonio riparatore: cos'è era e cosa prevedeva
Il matrimonio riparatore era previsto nel codice penale del nostro ordinamento giudiziario ed era regolamentato dall’art. 544, che recitava così: “Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio che l’autore del reato contragga con la persona offesa estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.
In altre parole, per il colpevole di violenza carnale il reato si estingueva se lo stesso si rendeva disponibile a sposare la vittima, spesso minorenne. A sollecitare la richiesta del matrimonio riparatore erano soprattutto i famigliari della ragazza che, di fronte ad una simile onta, non vedevano altra strada per ripristinare il loro onore perduto. A perdere l'onore, infatti, era solo la vittima e non il delinquente che l’aveva violentata.
In una società regolata da convenzioni morali retrograde e inique, dove la volontà della donna non aveva alcun peso, in cui il suo corpo era oggetto di vessazioni e la sua anima soffocata da pregiudizi aberranti, la ragazza violentata non aveva nessuna possibilità di ribellarsi ad una simile doppia violenza, una violazione che durava tutta la vita. Il corpo della donna era trattato come un oggetto che rispondeva alla regola: chi rompe ripiana il danno tenendosi i cocci.
Un uomo, quindi, poteva sposare qualsiasi donna anche senza il suo consenso: sarebbe bastato rapirla, violentarla e poi attendere che la sua famiglia gli chiedesse di sposarla. Neppure la legge sul divorzio, entrata in vigore nel 1974, riuscì ad aprire uno spiraglio di giustizia e innovazione e non servì a modificare questo abominio. In realtà l’onorevole Reale, nel 1968, aveva provato a modificare questa norma risalente al codice Rocco del periodo fascista, ma la fine della legislatura ne bloccò la revisione.
Sebbene molti movimenti femminili si adoperavano già per revisionare l’impianto giuridico italiano sulla regolamentazione del matrimonio, dello stupro, della separazione e dell’assegnazione dei figli, fu la reazione di una giovane ragazza di soli 17 anni, Franca Viola, a cambiare per sempre il volto di questa realtà ancestrale.
Il suo coraggio e la sua determinazione a non farsi violentare due volte e per sempre fecero da apripista, che portò - dopo qualche anno - all’abrogazione della legge 544.
Franca Viola fu rapita e violentata da un mafioso locale nel 1965, ad Alcamo, ma dopo il suo rilascio si rifiutò di sposare il suo aguzzino. Si ribellò per la prima volta nel nostro Paese alla falsa idea di tutela dell’onore e della famiglia a scapito della felicità della sua vita futura. Franca Viola si ribellò ad un destino triste e ingiusto e decise che la violenza subita e il dolore che da essa ne era scaturito dovevano bastare.
Da quel momento tante ragazze, nella nostra penisola, iniziarono a rifiutarsi di ricorrere al matrimonio riparatore, tanto che dopo qualche anno, ed esattamente nel 1981, tale ignobile norma fu abrogata con la legge 442. Ma lo stupro era ancora reato contro la morale e non contro la persona. Per quella data, la violenza carnale non era ancora un reato contro la persona; per il nostro codice penale era un reato solo contro la pubblica morale, affermando di fatto che lo stupro non offendeva il corpo della donna ma andava a ledere una generica pubblica moralità.
Anche questa norma era il residuo del codice Rocco, che - per molte altri ambiti - è ancora a regime nel nostro ordinamento giudiziario. La legge che regolava lo stupro risaliva al periodo fascista, quando il sistema patriarcale prevedeva che il capo famiglia fosse un capo indiscusso, rifacendosi - in qualche modo - al Pater Familias della Roma antica. Una concezione di nucleo famigliare in cui la donna, invece, era relegata ai soli lavori domestici e al suo esaltato compito di fattrice, che rendeva grande e poderoso il Regime.
Da qui facile capire perché l’abuso sessuale non fosse considerato un reato contro la persona, ma piuttosto un generico reato contro la moralità pubblica e il buon costume sociale; un sistema, quindi, che di fatto privava la donna di qualsiasi forma di libertà sessuale, riconducendo l’atto solo ai fini procreativi. I processi di stupro che venivano celebrati erano delle esperienze esasperanti per la vittima, che vedeva la sua pudicizia messa a dura prova. La violenza carnale veniva riconosciuta solo a determinate condizioni di verginità anatomica violata. In sostanza, la violenza carnale veniva riconosciuta solo se era chiara la profondità della penetrazione: al disotto di un certa profondità veniva considerato semplice atto di libidine, che spesso non veniva riconosciuto nemmeno come reato o veniva condannato con pene dall’entità irrisoria.
La prima cosa da determinare, quindi, con certezza, durante il dibattimento processuale era stabilire se la violenza avesse dato luogo ad un rapporto completo oppure no. Per appurare questo era necessario scendere nei particolari della violenza, per stabilire con esattezza la profondità della penetrazione. Se il membro maschile aveva superato di una certa lunghezza la vagina e lo sperma era stato versato al suo interno era considerato un rapporto completo, quindi “congiunzione corporale” ritenuto reato. Se - al contrario - il violentatore era arrivato all’orgasmo solo con il contatto o con la penetrazione parziale era considerato semplice atto di libidine. Ovviamente, il pubblico accertamento di tutti questi particolari aveva un impatto terrificante sulla vittima, soprattutto se si pensa alla grande inibizione sessuale che le convenzioni sociali imponevano nei confronti delle ragazze dell’epoca, a salvaguardia della loro pudicizia.
Per vedere riconosciuto allo stupro tutta la sua reale gravità sulla persona abbiamo divuto attendere il 1994. Solo 38 anni fa, quindi, veniva abolito il matrimonio riparatore e solamente 25 anni fa lo stupro è diventato reato contro la persona. Ma perché ricordare tutto questo?
Il motivo non è fantasioso e molte sentenze degli ultimi tempi ci dimostrano che nell’immaginario collettivo, anche fra i giudici che dovrebbero essere emancipati, alcune convinzioni sono dure da estirpare e le leggi spesso lasciano loro troppa discrezionalità. A dimostrarlo ci sentenze assurde, che hanno scagionato l’imputato di stupro perché la ragazza aveva i jeans troppo stretti e quindi non poteva essere violentata, oppure perché la donna non era troppo avvenente e - di conseguenza - non poteva suscitare interesse tale da essere violentata ecc. ecc.
Altro fattore di rischio è il clima politico, che - variando continuamente - non garantisce l’inamovibilità delle leggi, che possono essere cambiate, ritoccate, ammorbidite. Chi fa informazione, quindi, ha il dovere di proteggere ciò che è stato ottenuto con tanto dolore e sofferenza da chi ci ha precedute.
Lo spettro della retrocessione culturale, specie nell’ambito della morale, è sempre dietro l’angolo, perché nella questione dell’emancipazione femminile, soprattutto in ciò che riguarda la libertà sessuale, entrano in gioco interessi politici e religiosi, che da sempre hanno speculato sulla pelle delle donne. Per andare avanti dobbiamo conoscere il nostro passato e le lotte che sono state fatte per raggiungere obiettivi che oggi sembrano tanto scontati. E' giusto che le nuove generazioni sappiano che quando si tratta dei diritti delle donne non c’è niente di troppo scontato. La strada già percorsa è lunga e ci ha portato a raggiungere mete fino a qualche decennio fa inimmaginabili, ma guai a sentirci arrivate. Conoscere il nostro passato serve a difendere il presente e migliorare il nostro futuro; in altre parole essere artefici consapevoli del nostro destino.